REGOLAMENTO “MUSEO”

COLLEZIONE MUSEALE “SPAZI DELLA MEMORIA”

Art. 1
1. É costituito, ai sensi dell’art. 2 – comma 2 – del vigente Statuto del Centro Ricerche di Storia e Arte di Bitonto (in seguito, per brevità, Centro) il “Museo della civiltà contadina e delle tradizioni popolari – Spazi della memoria”.
2. Il Museo ha durata illimitata.
3. Il Museo ha sede in Bitonto presso la sede del Centro alla via S. Medici, 7.
4. Il Museo, senza formalità alcuna, può essere trasferito in altra sede sulla base di diverse sopravvenute esigenze.
5. Il patrimonio del Museo è costituito dall’insieme dei beni mobili con valore demo-etno-antropologico già donati e rivenienti da eventuali future donazioni e acquisizioni.

Art. 2
1. Il Museo ha lo scopo di approfondire la conoscenza delle radici e della cultura locale.
2. Il Museo svolge principalmente le seguenti attività:
· documentare, inventariare, ordinare e studiare i materiali demo-etno-antropologici legati e connessi alla storia e all’esperienza culturale della nostra città;
· esporre e rendere disponibili per consultazioni e studi i materiali presenti nel museo, garantendone la sicurezza con mezzi adeguati;
· promuovere attività finalizzate all’incremento del patrimonio museale con nuove raccolte, acquisti, donazioni, legati, concessioni etc.;
· promuovere opportunità educative e didattiche sui temi della cultura materiale e delle tradizioni popolari;
· promuovere l’attività museale con ogni mezzo appropriato:
– studi sulle collezioni;
– studi sui documenti;
– pubblicazioni e collaborazione alla pubblicazione di materiale divulgativo.
3. Per l’attivazione dei suddetti fini può promuovere iniziative anche in collaborazione con il Comune e altre Istituzioni Pubbliche e con altri Enti e Associazioni.

Art. 3
1. Sono Organi del Museo;
· Il Direttore;
· Il Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità, C.d.A.);
2. Gli Organi del Museo vengono nominati dal Consiglio Direttivo del Centro il quale ne detta indirizzi e obiettivi con poteri di controllo e di vigilanza.

Art. 4
1. Il C.d.A. è composto dal Direttore e da altri due componenti scelti tra i soci in regola con il tesseramento. Dura in carica per un periodo pari a quello del mandato degli altri Organismi del Centro; i suddetti componenti sono rinominabili.
2. Il C.d.A. del Museo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dal presente regolamento alla competenza specifica del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti del Centro.
3. Al C.d.A., in particolare, spetta:
· deliberare il piano-programma relativo al periodo del mandato e la dotazione organica necessaria per il funzionamento del Museo;
· predisporre il bilancio annuale di previsione;
· predisporre il conto consuntivo;
· dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi forniti dal Centro;
· approvare eventuali regolamenti interni per il miglior funzionamento dell’attività museale;
· accettare le donazioni e i legati;
· proporre la eliminazione degli effetti mobili divenuti inservibili, provvedendo, dopo l’approvazione, all’aggiornamento degli inventari;
· proporre il regime tariffario per l’accesso all’area museale e per i servizi di sussidio (fotoriproduzione, microfilmatura, etc.);
4. Le deliberazioni del C.d.A. sono immediatamente esecutive, eccetto quelle relative al piano-programma, alla dotazione organica, al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, esecutive solo dopo l’approvazione del C. D. del Centro.
5. Il Direttore del Museo convoca il C.d.A. almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta (per motivi urgenti, 24 ore prima) con le seguenti modalità:
· raccomandata a.r.;
· avviso scritto tramite consegna manuale, previa sottoscrizione, da parte del destinatario, della retroscritta formula: “per conferma di presa visione e di ricevuta di copia della antescritta convocazione”;
· e-mail, con riscontro da parte del convocato tramite il medesimo mezzo;
· fax.
6. L’avviso di convocazione dovrà essere inoltrato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta (in caso di urgenze, almeno 24 ore prima) e dovrà contenere il luogo, l’ora ed il giorno della riunione e l’ordine del giorno fissato per la discussione.
7. Il C.d.A. è convocato anche quando lo richiedono almeno due consiglieri con richiesta scritta e motivata che dovrà contenere gli argomenti da trattare purché questi rientrino tra i compiti del Consiglio stesso.
8. Il C.d.A. è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, dal consigliere più anziano.
9. Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei due consiglieri, su indicazione dal Direttore.
10. Il Direttore può, in caso di necessità, nominare altri collaboratori, scelti tra i soci in regola con il tesseramento, per lo svolgimento delle normali attività del Museo. Costoro, però, non hanno diritto di voto nelle sedute del C.d.A..
11. Le sedute del C.d.A. non sono pubbliche. Però, il Direttore può, a sua discrezionalità, ammettere alle sedute persone estranee al consiglio stesso, per meglio contribuire all’approfondimento degli argomenti in discussione.
12. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
13. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, l’esito delle votazioni su ciascuna di esse e deve essere sottoscritto dal Direttore e dal Segretario.
14. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni per tre sedute consecutive verranno dichiarati decaduti dall’incarico. Tale dichiarazione verrà pronunciata dal Direttore il quale ha facoltà di sostituire il consigliere decaduto con altro socio in regola con il tesseramento. Nel caso di medesimo comportamento da parte del Direttore, la sua decadenza verrà dichiarata dal Presidente del Centro su segnalazione di uno dei due consiglieri.
15. Ai componenti del C.d.A. non spetta alcuna indennità per l’espletamento dell’incarico, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate, purché debitamente autorizzate dal Presidente del Centro.

Art. 5
1. Le votazioni sono palesi.
2. Sono valide quelle delibere che ottengono il voto della maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale la delibera che ha il voto favorevole del Direttore.
3. Il Direttore e/o quelli che tra i componenti del C.d.A. abbiano motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi dovranno astenersi da prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi subito dalla sede in cui si tiene la riunione.
4. Qualora per effetto dei divieti di cui al precedente comma 3, o per altri motivi, il C.d.A. non sia in grado di deliberare, interviene la surroga del Presidente del Centro e del relativo C.D..

Art. 6
1. La nomina e la revoca del Direttore sono di competenza del C. D. del Centro.
2. In caso di assenza e/o impedimento temporaneo o permanente del Direttore, uno dei due consiglieri ne assumerà temporaneamente le funzioni, su indicazione del Presidente del Centro. In caso, invece, di impedimento permanente e/o rimozione o decadenza per qualsiasi motivo, Il Presidente nominerà quanto prima (ma compatibilmente con i limiti di tempo e con la delicatezza della scelta sul ruolo) un nuovo Direttore.
3. Il Direttore sovraintende a tutta l’attività museale, convoca e presiede le sedute del C.d.A., propone gli argomenti da trattare nelle sedute.
4. Sono affidati al Direttore la cura, il funzionamento e la gestione del Museo, la sistemazione dei locali, l’incremento delle raccolte, la promozione didattico culturale, la disciplina delle visite del pubblico, le autorizzazioni alla consultazione del materiale, la cura delle attività temporanee.
5. Il Direttore può conferire ai membri del C.d.A. specifici incarichi per il buon funzionamento del Museo.

Art. 7
1. L’incarico di Direttore è attribuito dal C. D. del Centro, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del Museo.
2. L’incarico di Direttore può essere affidato anche a persona estranea al Centro, purché in possesso di specifiche competenze.
3. Il Direttore dura in carica per un periodo pari a quello del mandato del C.d.A. ed è rinominabile.
4. Il Direttore ha la rappresentanza legale del Museo ed è tenuto a:
· curare l’attività di raccolta, di conservazione, di studio e di didattica, riguardanti il Museo;
· coordinare l’attività complessiva del Museo di cui è direttamente e personalmente responsabile;
· curare e tenere sempre aggiornato l’inventario generale di tutte le proprietà del Museo;
· formulare proposte di restauro e riorganizzazione dell’area museale per la sistemazione delle collezioni;
· fornire collaborazione al C.d.A. per l’organizzazione di manifestazioni di arte e cultura;
· regolamentare la consultazione del materiale da parte di studiosi;
· vigilare sul personale eventualmente messo a disposizione del Museo;
· provvede alla gestione del budget in danaro eventualmente messo a disposizione dal C. D. del Centro che, a seconda delle necessità del bilancio complessivo, di volta in volta, ne determina l’ammontare. Il Direttore è tenuto anche al rendiconto delle spese di economato.
5. Tutti gli atti gestionali sono assunti dal Direttore con proprie determinazioni annotate su apposito registro.
6. Per quel che riguarda la conservazione delle raccolte, il Direttore ha l’obbligo di segnalare al C.d.A le opere e gli oggetti bisognosi di cure e di interventi. Nel caso in cui questi siano sottoposti a vincoli di legge, il Direttore ha l’obbligo di segnalare alle Sovrintendenze competenti le cure e gli interventi necessari.
7. Il Direttore riferisce annualmente al C.d.A sullo stato dell’attività svolta, sugli incrementi, sui lavori compiuti, sull’affluenza del pubblico e sulla gestione contabile.
8. Lasciando l’incarico, il Direttore effettua con regolari verbali la consegna della sede, delle raccolte e dei relativi inventari, dei materiali e delle attrezzature esistenti, al suo successore o al Presidente del Centro.

Art. 8
1. Il C.d.A., in caso di effettive necessità, potrà fare ricorso a prestazioni esterne per l’espletamento di determinate mansioni e compiti (“esperti”, agenti di custodia, “personale” di guardianìa e biglietteria, amministrativo e simili) nell’ambito delle attività museali. Nel caso venga prevista una retribuzione economica, sarà applicata la disciplina dello stato giuridico ed economico del relativo Contratto di categoria.
2. Per lo svolgimento delle suddette attività e per altre che dovessero rendersi necessarie, il C.d.A. potrà servirsi di volontari iscritti in apposito Albo aperto a chiunque abbia i requisiti predeterminati dal C.d.A. medesimo, nonché di privati per prestazioni occasionali, con spese a proprio carico. Il C.d.A. potrà anche affidare incarichi a titolo gratuito od onerosi ad associazioni e/o cooperative di servizi con spese a carico del proprio bilancio.
3. Il C.d.A., per particolari consulenze e/o mansioni tecniche/scientifiche, potrà conferire incarichi per il tempo limitato all’espletamento del lavoro da affidare a figure professionali specializzate con costi a carico del committente.

Art. 9
1. Lo sviluppo dell’attività del Museo trae il proprio mantenimento da trasferimenti finanziari del Centro, da eventuali sovvenzioni disposti dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea da altri Enti pubblici e privati, nonché dai canoni di concessione di strutture, delle tariffe dei servizi e dagli eventuali incassi di titoli d’ingresso.
2. Fatto salvo quanto già previsto dal presente regolamento, sono a carico del bilancio del Museo le spese di funzionamento dell’attività museale e quelle relative all’incremento delle dotazioni, al restauro e alla conservazione delle collezioni, salvo gli eventuali specifici interventi finanziari esterni.

Art. 10
1. L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 15 novembre di ogni anno il Direttore predispone, in termini di competenza e di cassa, il bilancio di previsione relativo all’anno successivo, corredato dal piano-programma, trasmettendolo al C.d.A. e al Collegio dei Revisori dei Conti, che è lo stesso Organismo che svolge attività per il Centro.
3. Entro il 30 novembre il C.d.A., sulla scorta anche della relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, esamina e approva il bilancio di previsione, trasmettendolo al C. D. del Centro per le definitive determinazioni che dovranno essere deliberate entro il 15 dicembre.
4. Entro il 30 gennaio il Direttore predispone il rendiconto relativo all’esercizio dell’anno precedente. Il rendiconto, composto da una relazione tecnico-amministrativa, dal conto finanziario, dal conto economico e dal conto del patrimonio viene trasmesso al C.d.A. unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il C.d.A. esamina e approva il rendiconto, trasmettendolo al C. D. del Centro entro il 15 febbraio per le definitive determinazioni.

Art. 11
I registri contabili obbligatori sono:
· il giornale di cassa nel quale trascrivere tutti i mandati e le riversali, distintamente per competenza e residui, nel giorno in cui sono emessi;
· il libro mastro degli ordinativi di incasso e di pagamento con l’apertura di tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio per annotare le operazioni di accertamento e di impegno e quelle di incasso o di pagamento;
· il libro degli inventari dei beni assegnati o acquistati con mezzi finanziari propri;
· il libro degli inventari dei beni rivenienti da donazioni e lasciti.

Art. 12
1. Al momento dell’inizio dell’attività del Museo viene redatto l’inventario di tutto quanto forma oggetto dell’attività medesima, che viene sottoscritto dal C. D. del Centro, dal C.d.A. e dal Direttore.
2. Per la classificazione, la tenuta, l’aggiornamento, nonché per la valutazione dei beni in esso descritti si fa rinvio alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
3. L’inventario è redatto in duplice esemplare, uno da conservare presso il Museo, l’altro da trasmettere al Consiglio Direttivo del Centro Ricerche.
4. La conservazione, la sistemazione, l’incremento e l’uso del materiale e delle opere sono disciplinare da apposito regolamento, predisposto dal Direttore e presentato dal C.d.A. al C. D. del Centro per l’approvazione.
5. Di ogni opera e di ogni oggetto sarà redatta la scheda di catalogazione con annessa documentazione fotografica, progressivamente numerata.
6. Per quanto riguarda i depositi da parte di privati, il depositante conserva la proprietà delle cose depositate ma non potrà ritirarle se non al termine del concordato risultante dall’apposito verbale firmato dal Direttore e dal Depositante.

Art. 13
1. Gli oggetti e le opere presenti nel Museo potranno essere dati in prestito per motivi di studio ad altre organizzazioni museali o per mostre e iniziative culturali, purché vengano fornite le garanzie sul valore scientifico delle stesse e sulla conservazione del materiale oggetto del prestito e venga stipulata una mirata polizza assicurativa a copertura del rischio.
2. I prestiti sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal C.d.A. su proposta del Direttore.

Art. 14
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nel vigente Statuto del Centro e, per quanto applicabili, le norme di legge in materia di ordinamento dei musei.
2. Il presente Regolamento è soggetto all’approvazione del C. D. del Centro e le eventuali modifiche vanno a questo Organismo proposte per le determinazioni finali.

Letto, discusso e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 13 gennaio 2010 con verbale n. 16.

Il Presidente Marino Pagano

Il Segretario Michele Cotugno